Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Rilevabilità d'ufficio delle nullità del tasso di interesse - Condizioni.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedeono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013
NULLITA' DEL CONTRATTO
CONTRATTI