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Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa - illiceità - contrarietà a norma imperativa – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016

Emissione di un assegno in bianco o postdatato rilasciato a scopo di garanzia - Contrarietà agli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 - Perseguimento di interessi meritevoli - Esclusione - Nullità del patto di garanzia - Legittimità della pronuncia.

L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché, non viola il principio dell'autonomia contrattuale sancito dall'art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10710 del 24/05/2016