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Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26242 del 12/12/2014

Nullità negoziali - "Rilevazione" e "dichiarazione" - Rispettive modalità operative.

La "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.26242 del 12/12/2014

NULLITA' DEL CONTRATTO

CONTRATTI