Rimessione al primo giudice della causa di risoluzione - Per nullità della notifica della citazione introduttiva - Riassunzione del giudizio - Effetti - Retroattività del divieto ex art. 1453, terzo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Qualora il giudice d'appello rimetta al primo giudice la causa di risoluzione del contratto per inadempimento attesa la nullità della notifica della citazione introduttiva, la riassunzione del giudizio non fa retroagire alla data della citazione stessa il divieto di adempiere sancito dall'art. 1453, terzo comma, cod. civ., trattandosi di un effetto sostanziale della domanda, che presuppone la ricezione dell'atto da parte del destinatario, non rilevando, quindi, l'efficacia retroattiva della rinnovazione della notifica, prevista dall'art. 291 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4211 del 21/02/2014