Vitalizio alimentare - Sopravvenuta gravosità dell'assistenza - Stipula di contratto di mantenimento a titolo di compensazione - Mancanza di causa dell'ulteriore attribuzione patrimoniale - Ragioni - Conseguenze.
L'alea del contratto atipico di vitalizio alimentare comprende anche l'aggravamento delle condizioni del vitaliziante, per cui il trasferimento all'onerato di un ulteriore bene, mediante la conclusione di un successivo contratto cd. di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell'assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa, giacché tale ulteriore attribuzione patrimoniale elimina il rischio, connaturale al precedente contratto, di sproporzione tra le due prestazioni e, dunque, non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8209 del 22/04/2016
CONTRATTO ALEATORIO
CONTRATTI