Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - condizioni generali di contratto - necessità di specifica approvazione scritta - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016
Richiamo di schema contrattuale predisposto da uno dei contraenti in altra sede - "Relatio perfecta" - Approvazione ex art. 1341 c.c. - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di condizioni generali di contratto, qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede (nella specie, un disciplinare-tipo adottato dalla Regione con decreto assessoriale) non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata (nella specie, una clausola compromissoria, peraltro integralmente riprodotta dai contraenti) per il tramite di "relatio perfecta" il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7403 del 14/04/2016