Contratto preliminare - Decorso di un anno dalla stipula - Giudizio ex art. 2932 c.c. promosso dal promissario acquirente - Facoltà di far valere, in via riconvenzionale, la rescissione del contratto - Ammissibilità - Fondamento.
La rescissione del contratto preliminare che non sia stata fatta valere in via di azione nel termine di un anno dalla sua conclusione, può essere chiesta in via riconvenzionale dal venditore nel giudizio promosso dall'acquirente con la domanda di esecuzione specifica, poiché il pregiudizio derivante dallo squilibrio delle prestazioni, potenziale nel contratto preliminare, diviene attuale solo quando la parte che vi ha interesse chiede che sia concluso alle stesse condizioni il contratto definitivo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 18752 del 23/09/2016
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
18752
2016