Censurabilità in cassazione solo per violazione di canoni ermeneutici o per vizio di motivazione - Chiarezza della formulazione letterale - Sufficienza - Esclusione - Indagine ermeneutica estesa alla complessiva operazione negoziale ed alla reale intenzione delle parti - Necessità.
Nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16181 del 28/06/2017
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI