Prova testimoniale della simulazione - Limiti di ammissibilità - Rilevabilità d’ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità - Momento preclusivo della relativa proponibilità - Regime applicabile.
L’inammissibilità della prova per testimoni della simulazione non può essere rilevata dal giudice in assenza di un’espressa eccezione di parte, la quale, tuttavia, non soggiace al regime di preclusioni previsto dall’art. 416 c.p.c. per la proponibilità delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, ma al diverso limite della prima istanza o difesa successiva all’eventuale assunzione della prova, atteso che la violazione dell’art. 1417 c.c., al pari di quella delle disposizioni di cui agli artt. 2721 e 2722 c.c., dà luogo ad una nullità relativa, soggetta al regime di cui all’art. 157, comma 2, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14274 del 08/06/2017
SIMULAZIONE
CONTRATTI