Compravendita - Omessa consegna della cosa venduta - Acquisto della proprietà da parte del compratore - Sussistenza - Conseguenze - Domanda di rivendica del compratore e domanda del venditore di acquisto della proprietà per usucapione - Possesso della cosa venduta anteriore al trasferimento - Opponibilità da parte del venditore - Esclusione.
Il venditore, che non abbia consegnato la cosa venduta al compratore, non può fare valere contro quest'ultimo, che ne è divenuto proprietario ex art. 1376 c.c., il suo possesso della "res" anteriore all'atto di trasferimento, al fine di contrastare la domanda di rivendicazione del compratore stesso o di fondare una domanda di acquisto per usucapione, potendo a tale scopo allegare soltanto il proprio eventuale possesso successivo al suddetto atto di trasferimento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13793 del 31/05/2017