Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - scritta (controdichiarazioni) - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017
Negozi richiedenti, a pena di nullità, la forma di atto pubblico - Simulazione - Prova - Controdichiarazione - Scrittura privata - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.
La prova, tra le parti, della simulazione di un negozio solenne soggiace ad un requisito di forma scritta "ad probationem tantum", ma non pure a quello solenne ed ulteriore eventualmente richiesto "ad substantiam" per l'atto della cui simulazione si tratta, poiché le controdichiarazioni, nel rappresentare il documento idoneo a fornire la suddetta prova, sono destinate a restare segrete e possiedono, quindi, un'obbiettività giuridica diversa dalle modificazioni dei patti, le quali implicano un nuovo accordo, modificativo del precedente, realmente voluto e concluso. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che la prova della parziale simulazione soggettiva di una donazione non richieda anch'essa l'atto pubblico, potendo essere fornita, al contrario, mediante una semplice controdichiarazione sottoscritta dalle medesime parti o da quella contro cui questa sia prodotta).
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18204 del 24/07/2017