Clausola negoziale - Esecuzione in violazione dei principi di buona fede e correttezza - Ricorso per cassazione - Omessa indicazione della violazione delle regole di cui agli artt. 1362 e segg. c.c. o del vizio di motivazione - Inammissibilità.
Il ricorso in Cassazione per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione di una clausola contrattuale comporta l'interpretazione della medesima e la valutazione del comportamento delle parti ed è, perciò, inammissibile, se non è denunciata la violazione delle regole di cui agli articoli 1362 c.c. e seguenti, ovvero un vizio di motivazione della sentenza, censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI