Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22669 del 27/09/2017
Imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa Risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c. - Deduzione di inefficacia della clausola risolutiva espressa per genericità - Natura - Mera difesa - Conseguenze - Proponibilità per la prima volta in appello - Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere
Proposta in primo grado domanda di risoluzione di diritto di un contratto, ex art. 1456 c.c., non soggiace al divieto di "nova" in appello, ai sensi dell'art. 345, commi 1 e 2, c.p.c., il motivo di gravame con il quale l’appellante, originariamente difesosi invocando il rigetto della domanda sulla base della scarsa importanza del proprio inadempimento, deduca l’inefficacia, per la loro genericità, delle clausole risolutive espresse azionate in prime cure, in quanto tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (avvenuta o meno risoluzione "di diritto" del contratto), rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22669 del 27/09/2017
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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