Ambito di applicazione - Limitazione al contratto preliminare - Esclusione - Fattispecie determinanti l'obbligo di consentire alla conclusione di un negozio - Estensione - Accordo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni del testatore - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Ammissibilità.
Il ricorso al rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. è consentito in tutti i casi in cui sussista un obbligo a contrarre e quindi non solo nell'ipotesi di contratto preliminare ma in relazione a qualunque fattispecie dalla quale sorga un obbligo di prestare consenso per la conclusione di un negozio, sicché esso trova applicazione anche in ipotesi di accordo transattivo fra coeredi per dividere un bene errio in modo difforme dalle indicazioni date dal "de cujus" nel testamento.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 15/07/1997
Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
6471
1997