Legittimario che agisca per far dichiarare la simulazione di una vendita dissimulante una donazione - Prova senza limitazioni - Condizioni - Proposizione di una contestuale domanda di riduzione della donazione - Necessità.
Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11286 del 30/07/2002