Contratti in genere - contratto a favore di terzi - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004
Contratti in genere - Contratto a favore di terzi - In genere - Contratto di ricovero ospedaliero della gestante - Natura - Obbligazioni dell'ente ospedaliero - Inadempimento - Azione di responsabilità contrattuale - Esperibilità da parte del soggetto nato.
Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante l'ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle altre prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli - nei limiti consentiti dalla scienza - qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorso tra la partoriente e l'ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell'obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita; ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato col genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14488 del 29/07/2004