Rapporto organico fra detto soggetto ed un ente - Imputabilità dell'atto all'ente - Limiti.
Il disposto dell'art. 1388 cod. civ. che attribuisce "direttamente effetto nei confronti del rappresentato" al contratto concluso in suo nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso di rappresentanza organica, poiché è nell'essenza dell'uno come dell'altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria sfera giuridica le conseguenze dell'operato altrui esclusivamente nei limiti in cui lo abbia consentito.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7724 del 07/06/2000