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contratti in genere - simulazione - prova - in genere -

Impugnazione da parte del legittimario di una vendita del "de cuius" - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni - Azione di riduzione (Lesione della quota di legittima) - Esercizio - Necessità.
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013

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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 8215 del 04/04/2013
L'erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni - quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva e proponga in concreto, sulla premessa che l'atto simulato comporti una diminuzione della sua quota di legittima, una domanda di riduzione, nullità o inefficacia dell'atto medesimo.

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