Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984
Fattispecie - domanda, proposta dal legittimario, diretta all'accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius" - diversa posizione del legittimario - conseguenze ai fini dei limiti di esperibilità delle prove, ai sensi dell'art. 1417 cod. Civ..*
successioni mortis cause - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione.*
Ai fini della domanda diretta all'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e quindi può valersi della prova testimoniale senza limiti (come anche della prova per presunzioni), soltanto quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata. Invece, svincolata dalla condizione della lesione della quota di riserva, l'Azione di accertamento della simulazione costituisce Esercizio non di un potere autonomamente attribuito dalla legge, ma dello stesso diritto spettante al de cuius nella qualità di parte di quei contratti ed è perciò soggetta alle limitazioni probatorie previste dall'art. 1417 cod. civ.. ( Conf 4704/81, mass n 415432; ( Conf 4352/80, mass n 408218; ( Conf 2559/80, mass n 406292).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984