Condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti - Ammissibilità - Requisiti - Effetti.
Le parti, nell'ambito della loro autonomia privata, possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Sentenza n. 27320 del 17/11/2017
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI