Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018
Inadempimento di una parte - Possibilità per la controparte di rifiutare l'adempimento tardivo prima dell'azione di risoluzione - Presupposti - Non scarsa importanza dell'inadempimento e conseguente perdita di interesse all'esecuzione del contratto - Necessità.
In caso di inadempimento di una delle parti di un contratto a prestazioni sinallagmatiche per essere inutilmente decorso il previsto termine non essenziale, l'altra parte, che non abbia ancora proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto, può non di meno rifiutare legittimamente l'adempimento tardivo quando - tenuto conto della non scarsa importanza dell'inadempimento in relazione alle posizioni delle parti, suscettibile di verifica ad opera del giudice - sia venuto meno l'interesse della parte non inadempiente a che il contratto abbia esecuzione e pertanto può, anche dopo l'offerta di adempimento tardivo, agire in giudizio per la risoluzione del vincolo contrattuale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11653 del 14/05/2018