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Contratti in genere - clausola penale - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18338 del 12/07/2018

Entità della clausola penale - Valutazione della sua eventuale irrisorietà, in deroga al disposto dell'art. 1229 cod. civ. – Rilevanza - Fattispecie.

La irrisorietà del danno pattuito preventivamente sotto forma di clausola penale costituisce elemento sintomatico dell'aggiramento del divieto di limitazione di responsabilità stabilito dall'art. 1229, comma 1, c.c. Ne consegue che deve ritenersi illegittima una clausola penale, inserita in un contratto di vigilanza di un esercizio commerciale, contenente la previsione di limitazione dell'ammontare del danno risarcibile, cagionato dal mancato od inesatto adempimento della prestazione di vigilanza, in misura pari alla rata mensile del corrispettivo, di entità modesta, e nel contempo escluda la responsabilità dell'Istituto di vigilanza "per eventuali furti", così sostanzialmente interrompendo il nesso funzionale tra la corretta esecuzione del servizio e la prevenzione della commissione di furti ai danni del cliente.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18338 del 12/07/2018

CLAUSOLA PENALE

CONTRATTI