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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilità dell'inadempimento, colpa o dolo - eccezione d'inadempimento - Corte di Cassazio

“Inadimplenti non est adimplendum” - Obbligo di riassunzione del datore di lavoro - Rifiuto del lavoratore di prendere servizio in una sede diversa - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve ritenersi giustificato il rifiuto del lavoratore di prendere servizio in una sede di lavoro diversa da quella nella quale avrebbe dovuto essere riassunto, per effetto della conversione del rapporto a tempo indeterminato in conseguenza della nullità del termine apposto ad un contratto a termine, in assenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificative, dovendosi qualificare grave l'inadempimento datoriale in quanto lesivo degli interessi anche personali e familiari del lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nel caso di licenziamento per giusta causa di un dipendente di Poste Italiane, riammesso in servizio a seguito della declaratoria di nullità del termine, aveva ritenuto legittimo il suo rifiuto di prestare l'attività lavorativa in un ufficio diverso, a fronte della mancanza di prova circa l'assenza di posti disponibili presso la sede di iniziale assegnazione).

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 20745 del 16/08/2018

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

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