Contratti in genere - clausola penale – riduzione - apprezzamento della eccessività dell'importo e della misura della riduzione - potere discrezionale del giudice di merito -incensurabilità in sede di legittimità - limiti. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23750 del 01/10/2018
>>> L'apprezzamento della eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e della misura della riduzione equitativa dell'importo medesimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se non negli aspetti relativi alla motivazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 23750 del 01/10/2018