Contenuto del contratto non corrispondente alla volontà delle parti
Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - errore (rilevanza)- ostativo (nella dichiarazione o nella trasmissione) - contenuto del contratto non corrispondente alla comune reale volontà delle parti - errore ostativo - configurabilità - esclusione- prevalenza della volontà delle parti sulla lettera del contratto - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24208 del 04/10/2018
>>> Ove il contenuto del contratto, così come risulta materialmente redatto, non corrisponda, quanto alle espressioni usate, alla comune, reale volontà delle parti, per erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto ad esso afferenti, deve ritenersi, ancorché la discordanza non emerga "prima facie" dalle tavole negoziali, che tale situazione non integri alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e che, di conseguenza, non trovi applicazione la normativa dettata in materia di annullamento del contratto per detto vizio, vertendosi, piuttosto, in tema di mero errore materiale, ricostruibile con ogni mezzo di prova, al di là della forma di volta in volta richiesta per il contratto cui afferisce, onde consentire al giudice la formazione di un corretto convincimento circa la reale ed effettiva volontà dei contraenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24208 del 04/10/2018