Contratti in genere - autonomia contrattuale - in genere - concessione di vendita - recesso del fornitore - periodo di preavviso - necessità - obbligo di motivazione - esclusione - rapporto tra il legittimo esercizio del diritto di recesso e l’abuso di posizione dominante. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25606 del 12/10/2018
>>> Nell'ambito del contratto di concessione di vendita, il recesso del fornitore in funzione della riorganizzazione della propria rete commerciale, presuppone, avuto riguardo alla disciplina comunitaria, il rispetto di un termine di preavviso di un anno,potendo, peraltro, avvenire "ad nutum" e senza alcun obbligo di motivazione formale; esso non dà luogo ad abuso di posizione dominante, se non qualora sia concretamente dimostrato che la relativa facoltà sia esercitata per finalità diverse da quelle per le quali era stata pattuita o, comunque, prevista dall'ordinamento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 25606 del 12/10/2018