Plurime obbligazioni pecuniarie – pretese creditorie
Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede - plurime obbligazioni pecuniarie relative a rapporto contrattuale complesso – rapporto di durata – pretese creditorie conseguenti – interesse al frazionamento giudiziale – necessità di specifica deduzione - mancanza – conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018
>>> Quando distinti crediti maturati da un soggetto sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo e fondati su un unico rapporto di durata, il frazionamento del credito è ammesso soltanto se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art.183 c.p.c., riservando la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art.101, comma 2, c.p.c. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha, in una fattispecie in cui un unico rapporto di collaborazione professionale si era protratto con una compagnia assicuratrice per circa dieci anni ed articolato in migliaia di incarichi peritali, ritenuto che la linea difensiva adottata dalla società convenuta, improntata principalmente sulla improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito, presupponesse logicamente proprio la contestazione dell'esistenza di un interesse meritevole di tutela a tale modalità di esercizio del diritto di azione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24698 del 08/10/2018