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Invalidità - annullabilità del contratto per vizi del consenso (della volontà) - errore (rilevanza)

Contratti in genere - invalidità - annullabilità del contratto - per vizi del consenso (della volontà) - errore (rilevanza) - di fatto e di diritto - errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto - errore di fatto suscettibile di condurre all'annullamento del contratto - esclusione - fondamento – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29010 del 12/11/2018

L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento, in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la sussistenza della "servitus non aedificandi" gravante sul bene oggetto del compromesso di vendita, costituito da un fabbricato con area circostante di pertinenza e non da un fondo, non costituisse qualità essenziale del bene, ma fosse astrattamente idonea a diminuirne il valore, e che l'intenzione della promissaria acquirente di voler demolire il fabbricato e di edificare sul terreno, in assenza di indicazioni nel contratto, non fosse desumibile dalla sola qualità di società immobiliare della stessa).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29010 del 12/11/2018

ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO

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