Intermediazione finanziaria - Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'investitore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 30/01/2019
Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Domanda di risoluzione per inadempimento del contratto proposta dall'investitore – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 30/01/2019
Accoglimento - Conseguenze - Reciproci obblighi restitutori - Restituzione del capitale investito da parte dell'intermediario - Restituzione dei titoli e del valore delle cedole da parte dell’investitore - Compensazione - Ammissibilità - Fattispecie.
Quando sia dichiarata la risoluzione del contratto d'investimento in valori mobiliari, si ingenerano tra le parti reciproci obblighi restitutori, dovendo l'intermediario restituire l'intero capitale investito, mentre l'investitore è obbligato alla restituzione del valore delle cedole corrisposte e dei titoli acquistati, secondo la disciplina di cui all'art. 2038 c.c.; i reciproci crediti vantati dalle parti, ove ne ricorrano i presupposti, possono compensarsi legalmente, ai sensi dell'art. 1243 c.c. (In applicazione del principio, la Corte, cassando la pronuncia impugnata ha prescritto alla Corte d'Appello in sede di rinvio: di valutare le domande restitutorie con riguardo, rispettivamente, alla somma originariamente investita ed alle cedole ed ai titoli oggetto dell'investimento; di verificare se i titoli fossero ancora nella disponibilità degli investitori; di verificare la sussistenza dei presupposti della compensazione nei limiti della coesistenza dei crediti; di statuire sulla domanda risarcitoria con riguardo al danno eventualmente residuato agli investitori dopo aver proceduto alle restituzioni dovute.)
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2661 del 30/01/2019