Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Cass. n. 8040/2019
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Preliminare concluso con promittente venditore coniugato in regime di comunione legale e senza il consenso del coniuge - Litisconsorzio necessario con l'altro coniuge - Configurabilità - Omessa integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fondamento.
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - In genere.
In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore sposato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa, con la conseguenza che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8040 del 21/03/2019
Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_0184, Cod_Civ_art_0180, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_383
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