Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione - Comunicazione del proprietario del fondo - Destinatario della comunicazione - Coltivatore o affittuario del fondo confinante - Contratto preliminare "per sé o per persona da nominare" - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di prelazione agraria, il contratto preliminare che il proprietario, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 590 del 1965, è tenuto a notificare al coltivatore diretto del fondo confinante, può essere anche stipulato "per sé o per persona da nominare", in quanto il proprietario finitimo, a differenza del colono o dell'affittuario coltivatore diretto del fondo, non ha interesse a conoscere l'esatta identità dell'acquirente, non subentrando in alcun rapporto giuridico con il nuovo proprietario del fondo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8454 del 27/03/2019
Cod_Civ_art_1401, Cod_Civ_art_1351