Cura ed assistenza di gestante - Responsabilità del medico e della struttura sanitaria - Effetti protettivi nei confronti dei prossimi congiunti e del padre - Fondamento.
La responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del paziente, anche relativamente a soggetti terzi cui si estendono gli effetti protettivi del contratto; ne consegue che il contratto stipulato tra una gestante, una struttura sanitaria ed un medico, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito, il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10812 del 18/04/2019 (Rv. 653826 - 01)
Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_1411