Prova della simulazione – Cass. 12317/2019
Impugnazione ad opera del legittimario di una vendita del "de cuius" simulante una donazione - Limitazioni della prova - Esclusione - Condizioni.
Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal "de cuius" per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l'eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione "ab intestato", in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12317 del 09/05/2019 (Rv. 653810 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 0536 – Legittimari
Cod. Civ. art. 0782 – Forza della donazione
Cod. Civ. art. 0557 – Soggetti che possono chiedere la riduzione
Cod. Civ. art. 1414 – Effetti della simulazione tra le parti
Cod. Civ. art. 1417 – Prova della simulazione
Cod. Civ. art. 0553 – Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari