Accordo delle parti - responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) Trattative e responsabilità precontrattuale - Comportamento della parte contrario ai doveri di correttezza - Sufficienza - Esclusione - Idoneità del comportamento ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata dalle trattative - Necessità.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità precontrattuale, il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente.
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 18748 del 12/07/2019 (Rv. 654454 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1337, Cod_Civ_art_1338, Cod_Civ_art_2043
REQUISITI
ELEMENTI DEL CONTRATTO
CONTRATTI