Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26485 del 17/10/2019 (Rv. 655471 - 01)
Contratto misto - Disciplina giuridica - Individuazione - Criterio dell'assorbimento o della prevalenza - Riferimento alle norme del contratto tipico prevalente - Rilevanza di ulteriori elementi del contenuto contrattuale voluti dalle parti - Limiti - Compatibilità della relativa disciplina con quella del contratto prevalente - Necessità - Fattispecie.
In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 26485 del 17/10/2019 (Rv. 655471 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1470, Cod_Civ_art_1655