Contrattazione preliminare svolta in due fasi - Natura del primo accordo - Contratto preliminare valido ovvero a effetti obbligatori - Verifica del giudice di merito - Conseguenze.
In presenza di contrattazione preliminare relativa a compravendita immobiliare che sia scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve innanzitutto verificare se quest'ultimo costituisca già esso stesso un contratto preliminare valido e suscettibile di conseguire effetti ex artt. 1351 e 2932 c.c., ovvero anche soltanto effetti obbligatori ma con esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31188 del 28/11/2019 (Rv. 656194 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932
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Contratto
Preliminare
Compromesso
Corte
Cassazione
31188
2019