Rappresentante di società di persone - Conclusione di contratto richiedente forma scritta "ad probationem" - "Contemplalo domini" nel documento contrattuale - Necessità - Conoscenza o affidamento dei terzi circa l'esistenza del rapporto sociale - Irrilevanza.
In materia di rappresentanza sociale, qualora il contratto richieda la forma scritta "ad probationem", la "contemplalo domini", pur non richiedendo l'uso formale di formule sacramentali, deve risultare dallo stesso documento negoziale, restando irrilevante la conoscenza o l'affidamento creato nel terzo contraente circa l'esistenza del rapporto sociale interno e dei poteri di rappresentanza reciproca che essa comporta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29689 del 14/11/2019 (Rv. 656246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1388, Cod_Civ_art_2266
RAPPRESENTANZA
CONTRATTI