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Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto - per inadempimento – Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 02)

Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - clausola risolutiva espressa

Configurabilità - Condizioni - Operatività della stessa con riferimento all'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate - Necessità - Sussistenza - Conseguenze.

Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa.

Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32681 del 12/12/2019 (Rv. 656298 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CONTRATTI