Deposito (contratto di) - obblighi del depositario - custodia della cosa - responsabilita' - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31979 del 06/12/2019 (Rv. 656198 - 01)
Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 285 del 1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.
L'istituzione da parte dei Comuni di aree di sosta a pagamento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del codice della strada, non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore dell'area di custodire i veicoli su di esse parcheggiati, se l'avviso "parcheggio incustodito" sia esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, comma 1, e 1327 c.c.). Ne consegue che il gestore, concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia, non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità del gestore dell'area, avendo la corte d'appello accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, la presenza del cartello che avvisava l'utenza che le automobili parcheggiate non sarebbero state custodite, non rilevando, in senso contrario, le modalità concrete di organizzazione della sosta, quali l'adozione di recinzioni o speciali modalità di accesso ed uscita).
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 31979 del 06/12/2019 (Rv. 656198 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1327, Cod_Civ_art_1336