Contratti in genere - contratto complesso o innominato o misto - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1868 del 28/01/2020 (Rv. 656798 - 01)
Contratto stipulato tra soggetto domiciliato in Italia e società anonima di diritto svizzero - Acquisto di azioni societarie - Corrispondente attribuzione al socio del diritto di usufruire di residenze turistiche messe a disposizione dalla società - Negozio unitario a causa mista - Prevalenza funzionale della fornitura di servizi posta a carico della società - Controversie relative al contratto - Disciplina in tema di consumatore - Applicabilità - Giurisdizione del giudice italiano -Sussistenza.
Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate (nonché ai titoli denominati "punti vacanze" assegnati ai soci in luogo della distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società, configura un negozio unitario, a causa mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a fronte dell'assunzione della qualità di socio, l'azionista acquista il diritto personale di godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo), caratterizzato, sotto il profilo della concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all'acquisizione della qualità di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che, qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative controversie la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina "ratione temporis" vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del "consumatore".
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1868 del 28/01/2020 (Rv. 656798 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041