Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo delle parti - conclusione del contratto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020 (Rv. 656803 - 01)
Contratto di fideiussione - Disciplina consumeristica - Requisiti soggettivi - Parti del contratto principale - Rilevanza - Esclusione -Qualità di consumatore del fideiussore
Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020 (Rv. 656803 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1469_2, Cod_Civ_art_1936
CONTRATTI IN GENERE
REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO)
ACCORDO DELLE PARTI