Contratto di vitalizio alimentare - Infungibilità del vitaliziante - Limiti.
In tema di vitalizio alimentare, stante la natura "intuitu personae" di tale contratto atipico ed in difetto di una pattuizione che contempli la possibilità che l'assistenza sia prestata anche da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitaliziante contrattualmente individuato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1080 del 20/01/2020 (Rv. 656840 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1322, Cod_Civ_art_1872
RENDITA VITALIZIA
CONTRATTO DI VITALIZIO ALIMENTARE