Accordi modificativi delle modalità di esecuzione - Necessità della forma scritta - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di un contratto per il quale sia prevista dalla legge la forma scritta "ad substantiam", gli accordi concernenti l'esecuzione del contratto (nella specie, le modalità di pagamento, in contanti ovvero con assegno, del prezzo già pattuito) si possono stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l'esecuzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 525 del 15/01/2020 (Rv. 656582 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1351
CONTRATTI IN GENERE
REQUISITI
FORMA SCRITTA