"Pactum fiduciae" riguardante beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Conseguenze sulla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento.
Per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6459 del 06/03/2020 (Rv. 657212 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_1173, Cod_Civ_art_1705