Contratti in genere - scioglimento del contratto - risoluzione del contratto – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8048 del 23/04/2020 (Rv. 657606 - 01)
Per inadempimento - rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione - imputabilita' dell'inadempimento, colpa o dolo - rapporti tra domanda di risoluzione e di adempimento
Domanda di adempimento - Mutamento in domanda di recesso ex art. 1385, comma 2, c.c. - In grado d'appello - Ammissibilità - Forma -Impugnazione incidentale - Necessità - Esclusione - Comparsa di risposta - Sufficienza.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte non inadempiente che abbia agito per l'esecuzione del contratto può, in sostituzione della originaria pretesa, legittimamente chiedere, anche in grado di appello, il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2, c.c. senza incorrere nelle preclusioni derivanti dalla proposizione dei "nova", atteso che lo "ius variandi" previsto dall'art. 1453 c.c., che deroga al divieto di "mutatio libelli" contenuto nell'art. 345 c.p.c., può essere esercitato in ogni stato e grado, e persino in sede di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche con la sola comparsa di risposta senza necessità di dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8048 del 23/04/2020 (Rv. 657606 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1385, Cod_Civ_art_1453, Cod_Proc_Civ_art_345