"Pactum fiduciae" - Oggetto - Trasferimento di quote societarie - Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9139 del 19/05/2020 (Rv. 657636 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1350