Contratti in genere - effetti del contratto - esecuzione di buona fede – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020 (Rv. 658010 - 01)
Recesso "ad nutum" - Principi di correttezza e buona fede - Rilevanza sul piano dell'equilibrio delle contrapposte prestazioni contrattuali - Conseguenze sull'ambito del sindacato giudiziale - Fattispecie.
Qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, anche alla luce del concreto atteggiarsi del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto, aveva ritenuto affetta da nullità la clausola contrattuale che rimetteva l'esercizio del diritto di recesso all'unilaterale, successiva e non previamente conoscibile volontà del predisponente).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020 (Rv. 658010 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1375