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Contratti in genere - caparra - penitenziale - Cass. n. 11466/2020

Domanda di risoluzione di contratto preliminare e di condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra - Pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione, ex art. 1453, comma 2, c.c. - Conseguenze - Condanna alla restituzione della caparra e non del doppio di essa - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Esclusione - Fondamento.

Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita.

Non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto. Ne consegue che, proposta in primo grado una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare, e di conseguente condanna del promittente venditore alla restituzione del doppio della caparra ricevuta, non pronunzia "ultra petita" il giudice il quale ritenga che il contratto si sia risolto non già per inadempimento del convenuto, ma per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante dalle scelte risolutorie di entrambe le parti (ex art. 1453, comma 2, c.c.) e condanni il promittente venditore alla restituzione della sola caparra (la cui ritenzione è divenuta "sine titulo") e non del doppio di essa.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 11466 del 15/06/2020 (Rv. 658263 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1386, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1458, Cod_Proc_Civ_art_112

CORTE 

CASSAZIONE

11466

2020