Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti -Cass. n. 13595/2020
Contratti in genere - interpretazione - Ricostruzione della comune intenzione delle parti - Interpretazione letterale - Limiti - Utilizzazione degli altri criteri ermeneutici generali - Ammissibilità - Canone interpretativo previsto dall'art. 1363 c.c. - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.
Nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti; pertanto assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti. (Nella specie la S.C., pronunciando in materia di corrispettivo del diritto di superficie, acquisito dal Comune mediante procedura espropriativa e ceduto all'ex IACP, ha rigettato l'impugnativa proposta da quest'ultimo osservando che, sebbene alcune espressioni contenute nelle convenzioni intercorse tra le parti potessero interpretarsi nel senso che l'IACP avrebbe dovuto corrispondere solo quanto versato dal Comune a titolo di indennità di esproprio, in realtà, in applicazione del criterio sistematico, doveva ritenersi che le parti avessero inteso rispettare la previsione di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1871 secondo cui il corrispettivo da versare per la cessione del diritto di superficie deve assicurare al Comune la integrale copertura dei costi di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione funzionali alla loro edificabilità).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 13595 del 02/07/2020 (Rv. 658254 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Civ_art_1363