Skip to main content

Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto – Cass. n. 20526/2020

Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 - Conformità catastale oggettiva - Nozione - Sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. pronunciata successivamente all'entrata in vigore della norma - Applicabilità anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.

Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell' articolo 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20526 del 29/09/2020 (Rv. 659199 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2932

CORTE

CASSAZIONE

20526

2020